• NUTRIRSI CLUB
  • 10 Febbraio 2016

    La qualità del vino

      Emanuela Giuseppetti

    “Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche pigiate o non, o di mosti di uva”.

    Questa definizione ci dice poco sull’immensità, la complessità e le emozioni del vino, sempre uniche in ogni bicchiere! Quello che conta per un sommelier e per un amante del vino è la sua qualità, è l’emozione che si vive quando questa essenza sfiora il nostro olfatto e il nostro gusto.

    VIGNE BOLGHERI 

    Per ottenere un prodotto di qualità occorre innanzitutto passione, tradizione, tecnica, sistemi avanzati in vigna e in cantina, ma anche regole e normative. 

    Le norme attualmente in vigore relative all’allevamento della vite e alla vinificazione sono innumerevoli.
    In aggiunta alle disposizioni dell’Unione Europea, l’Italia possiede un suo “disciplinare di produzione” fatto di regolamenti e leggi. Attualmente la legge n°164 del 10 Febbraio 1992 intitolata “ Nuova disciplina delle denominazioni di origine” stabilisce le classificazioni e le definizioni sia dell’Indicazione Geografica Tipica (IGT), per la quale “si intende il nome geografico di una zona utilizzata per designare il prodotto che ne deriva”, sia della Denominazione di Origine, per la quale “si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata”.

    VINO-QUALITA

    Nel 2010 è entrata in vigore una nuova normativa europea,  Reg. Ce 479/2008, “Nuova OCM Vino”, attuata in Italia con il D.L. 61 all'11 maggio 2010, che ha modificato notevolmente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni: tali approvazioni sono state portate in sede comunitaria mentre prima si procedeva con un Decreto Ministeriale. Inoltre le classificazioni DOCG e DOC sono state inserite nella categoria comunitaria DOP.

    VINO-CABERNET SAUVIGNON

    Volendo rappresentare la classificazione del vino con una piramide qualitativa, partendo dal basso verso la punta della piramide, troviamo: 

    • VDT, Vino Da Tavola, prodotto al di fuori dei disciplinari, nessuna indicazione del vitigno, facoltativa la menzione del colore bianco, rosato o rosso. Il prodotto può essere il risultato di un uvaggio oppure di un taglio, con uve o vini provenienti da diverse zone geografiche, da varietà differenti e da diverse vendemmie. 

    • IGT, Indicazione Geografica Tipica, regolati dal disciplinare di produzione (territorio, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolimetrico minimo, pratiche autorizzate, ecc.). Per questi vini è indicata la zona geografica di produzione, possono riportare l'indicazione del vitigno e dell'annata. 

    • VQPRD, Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata, suddivisi nelle denominazioni DOC, DOCG e distinti nelle sigle

    • VLQPRD, Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata

    • VSQPRD, Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata
    • VFQPRD, Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione Determinata

    cartinadocg-vitigni gen2015

    • DOC, Denominazione di Origine Controllata, regolati dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolimetrico minimo, estratto secco, acidità totale, pratiche autorizzate, ecc.). Sono previste le denominazioni di sottozona (comune, frazione, fattoria, podere, vigna); è consentita l’indicazione del vitigno, dei metodi di vinificazione e di qualificazioni specifiche del prodotto. I vini a Doc sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: nella fase di produzione vengono sottoposti a esami chimico-fisici e organolettici da parte di "Commissioni di Degustazione", appositi organismi istituiti presso le Camere di Commercio, per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal protocollo di produzione.

    VINO TENUTA MONTALCINO

    • DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita, hanno le stesse regole dei vini DOC ma i disciplinari di produzione sono più rigorosi e il livello qualitativo in genere è più alto. La DOCG può essere attribuita a vini già riconosciuti Doc da almeno dieci anni e che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative del vino. Inoltre devono sottostare a due controlli: quello chimico-fisico-organolettico nella fase di produzione (analogo al controllo delle Doc), e un secondo esame organolettico, effettuato prima dell'imbottigliamento, per certificare il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. Inoltre è prevista anche un'analisi sensoriale eseguita da un'opportuna commissione. La legge n°164 fissa la capacità massima delle bottiglie in commercio a 5 litri. La peculiarità di ogni singola bottiglia è il contrassegno di Stato, la classica fascetta rosa o verde rilasciata dalla Repubblica Italiana. Le fascette vengono assegnate agli imbottigliatori autorizzati in base agli ettolitri di vino effettivamente prodotti.
    I VQPRD (doc e docg) possono distinguersi fino alla denominazione della SOTTOZONA: restringendo le aree per una migliore qualità e per una identificazione più selettiva del prodotto con regole più rigorose e restrittive. In questo caso si dovranno utilizzare nomi geografici o amministrativi di comune, frazione, fattoria, podere, vigna.
    Infine, con la nuova legislazione del 2010, è stata resa possibile una ulteriore indicazione della MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA, con specifici allegati ad alcuni disciplinari delle Docg (ad esempio Barolo). Un passo avanti per il vino italiano, anche volendo guardare verso la classificazione dei cru francesi, anche se sono ancora troppo pochi i vini italiani che hanno la MGA.

    NEBBIOLO

    Mi permetto di affermare che non tutti i vini di grande qualità sono necessariamente una Docg. Ci sono alcuni vini IGT che godono di un’immagine molto prestigiosa in Italia e nel mondo. Tra questi spiccano i SuperTuscans: sono vini di qualità super che non si fregiano di sigle ufficiali. Spesso i nostri vini IGT non hanno una minore qualità dei VQPRD: semplicemente si tratta di vini con meno vincoli produttivi. 

    La legislazione italiana prevede anche le specificazioni CLASSICO, RISERVA, SUPERIORE e NOVELLO, indicandone il significato e le modalità d’uso. La menzione CLASSICO è riservata ai vini non spumanti prodotti nella zona di origine più antica. 

    VINO-CABERNET SAUVIGNON

    La menzione RISERVA è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti a un maggiore invecchiamento, in genere non inferiore a due anni e l’annata di produzione deve essere riportata in etichetta. 

    La menzione SUPERIORE viene utilizzata per qualificare i vini con un titolo alcolimetrico di almeno 1% superiore rispetto a quello minimo stabilito dal disciplinare. Per alcuni disciplinari il vino deve anche avere migliori caratteristiche qualitative. 

    La menzione NOVELLO è riservata ai soli vini IGT e VQPRD che rispettano le caratteristiche stabilite per il vino novello dalla legislazione.

    BAROLO